Armonizzazione

LEGGE 196 DEL 31 DICEMBRE 2009:

Legge di contabilità e finanza pubblica

Art. 1. (Principi di coordinamento e ambito di riferimento)     
Le amministrazioni  pubbliche  concorrono  al  perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito  nazionale  incoerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne  condividono  le  conseguenti  responsabilità.  Il  concorso   al perseguimento di  tali  obiettivi  si  realizza  secondo  i  principi fondamentali  dell'armonizzazione  dei   bilanci   pubblici   e   del coordinamento della finanza pubblica.

Principi e criteri direttivi:

a)  adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti  integrato  al  fine  di  consentire  il  consolidamento  e  il monitoraggio  in  fase  di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni pubbliche;  
b)  definizione  di  una  tassonomia per la riclassificazione dei dati  contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime  di  contabilità  civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi di cui alla lettera a);  
c)  adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi  coerenti  con  la  classificazione  economica e funzionale individuata  dagli  appositi  regolamenti  comunitari  in  materia di contabilità  nazionale e relativi conti satellite, al fine di rendere più   trasparenti  e  significative  le  voci  di  bilancio  dirette all'attuazione  delle  politiche  pubbliche, e adozione di un sistema unico  di  codifica dei singoli provvedimenti di spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci;
d)  affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria   di   un   sistema   e   di   schemi   di contabilità economico-patrimoniale   che   si   ispirino   a  comuni  criteri  di contabilizzazione;   
e)  adozione  di  un  bilancio  consolidato delle amministrazioni pubbliche   con  le  proprie  aziende,  società  o  altri  organismi controllati,   secondo   uno   schema   tipo  definito  dal  Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con i Ministri interessati;   
f)  definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili  e  riferiti  ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

TITOLO I

Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali.
Il presente titolo contiene i principi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dei loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo secondo del presente decreto (SSN).
Art. 2 Adozione di sistemi contabili omogenei.

1) Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.
2) Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui al comma 1 che adottano la contabilità finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economicopatrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.
3) Le istituzioni degli enti locali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e gli altri organismi strumentali delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 adottano il medesimo sistema contabile dell'amministrazione di cui fanno parte.

Art. 3 Principi contabili generali e applicati

1) Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1, parte integrante al presente decreto, ed ai principi contabili applicati definiti con le modalità di cui all'articolo 36, comma 5.
2) I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili.
3) Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, che adottano la contabilità economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 e ai principi del codice civile.