Bilancio della Provincia di Roma
I PRINCIPI DEL BILANCIO:
Secondo l’art. 162, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 “gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità”.
Questi principi hanno valenza generale e riguardano quindi tutto il sistema di bilancio e non solo il bilancio di previsione.
Unità
Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge. Il principio si ritrova anche nella normativa precedente al D. Lgs. 267/2000 (art. 2 del D.P.R. 19.6.1979, n. 421) e significa che non vi è alcuna correlazione diretta tra entrate e spese, salvo casi particolari stabiliti dalla legge per scopi specifici.
L’ente locale è una entità giuridica unitaria. Unitario, pertanto, deve essere il suo Bilancio di previsione ed il Rendiconto.
I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti a determinati e specifici impieghi, salvo diversa disposizione normativa.
Annualità
L’unità temporale della gestione è l’anno finanziario che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
Universalità
Il bilancio deve comprendere tutte le entrate e tutte le spese al fine di fornire una visione completa della gestione finanziaria dell’esercizio.
Il principio dell’universalità rafforza quello di unità. È necessario ricomprendere nel sistema di bilancio tutte le operazioni ed i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali, riconducibili all’ente locale, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta dell’andamento dell’ente.
Sono incompatibili con il principio dell’universalità le “gestioni fuori bilancio”, consistenti in operazioni non previste in Bilancio, poste in essere dall’ente locale o da sue articolazioni organizzative aventi autonomia gestionale.
Sono altresì inammissibili le contabilità separate, ove le operazioni che le riguardano non siano ricondotte alle grandezze del sistema di bilancio dell’ente.
Integrità
Questo principio rappresenta un rafforzamento in chiave formale di quanto dettato dal principio dell’universalità.
Nel Bilancio di previsione e nel Rendiconto non sono consentite compensazioni di partite. È quindi vietato iscrivere le entrate al netto delle spese sostenute per la riscossione e, parimenti, di registrare le spese ridotte delle correlate entrate.
Lo stesso principio deve essere seguito nella redazione del Rendiconto, e si applica, quindi, anche ai valori economici ed alle grandezze patrimoniali che si ritrovano nel Conto Economico e nel Conto del Patrimonio.
Veridicità
Il legislatore, ricorrendo ai termini «veridicità» ed «attendibilità», fa esplicito riferimento all’obbligo di «rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'esercizio».
Le informazioni, per essere utili, devono essere attendibili.
Attendibilità
Il principio di attendibilità impone che gli stanziamenti di entrata e di spesa siano suffragati da idonee analisi retrospettive e prospettiche per poterne individuare l’entità.
Un’informazione ha la qualità dell’attendibilità quando è priva di errori rilevanti e pregiudizi e può quindi essere considerata dagli utilizzatori come fedele rappresentazione di ciò che essa tende a rappresentare.
Pareggio
Il Bilancio di previsione deve essere deliberato secondo il principio del pareggio finanziario complessivo, considerando, quindi, tutte le entrate e le spese. Questo principio, come rilevato dall’art. 193 del T.U.E.L., ha effetti di gestione sugli equilibri finanziari e quindi si riflette sul risultato di gestione.
Inoltre, a norma dell’art. 162, comma 6, del T.U.E.L. “le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge”.
Il pareggio finanziario deve essere rispettato anche nelle variazioni di bilancio durante la gestione (art. 175, comma 1, del D. Lgs. 267/2000).
Pubblicità
Il sistema di bilancio assolve una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. È compito dell’ente rendere effettiva tale funzione assicurando ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del Bilancio annuale e dei suoi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie.
E’ palese il rapporto di simbiosi tra principio della pubblicità e principio della chiarezza, in quanto il contenuto del Bilancio deve essere accessibile al cittadino di media capacità intellettuale.
L’art. 162, comma 7 del T.U.E.L. garantisce il diritto all’informazione dei cittadini e degli organismi di partecipazione, secondo le disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti.