Programmazione/Bilancio

Gli Enti locali deliberano annualmente, il bilancio di previsione finanziario, redatto in termini di competenza, per l’anno successivo coerentemente all’articolo 162 del D. Lgs n. 267/2000.

Tale fase costituisce il momento centrale della programmazione nella quale vengono esplicitate le linee programmatiche di attività per il periodo preso in considerazione. Per tale motivo, con riferimento alla complessità dell’obiettivo citato, al bilancio di previsione sono allegati:
a)  la relazione previsionale e programmatica, di carattere generale, contenente considerazioni sulla popolazione, sul territorio, sull’economia insediata  e sui servizi dell’Ente precisandone le risorse umane, finanziarie, strumentali e tecnologiche;
b)   il bilancio pluriennale, di durata pari a quello della Regione di appartenenza, che evidenzia il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare per ciascuno degli anni considerati sia alla copertura delle spese correnti che al finanziamento delle spese di investimento;
c)   il Programma Triennale delle Opere Pubbliche, contenente l’elencazione delle opere che si prevede di realizzare nel periodo di tempo preso a riferimento (tre anni) e l’Elenco annuale, ossia quelle che si prevede di realizzare nel primo anno della programmazione.
 
Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato, l’organo esecutivo definisce, prima dell’inizio dell’esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili di servizio; costituendo il piano esecutivo di gestione uno strumento di dettaglio della programmazione, viene, per completezza, riportato in tale contesto.