IPT - Imposta provinciale di trascrizione

IPT

L’IPT o imposta provinciale di trascrizione, è un tributo dovuto per la richiesta di formalità sulle trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni riguardanti i veicoli, da effettuare presso il Pubblico registro automobilistico (P.R.A.).

Secondo quanto stabilito dall’art.56 del D.Lgs. n. 446 del 1997 le Province hanno facoltà di disciplinare la liquidazione, la riscossione, la contabilizzazione ed i relativi controlli dell’imposta, nonché l’applicazione delle sanzioni per l’omesso o il ritardato pagamento dell’imposta stessa.

Le misure dell'imposta provinciale di trascrizione sono stabilite dal DM 435/1998, distintamente per tipo e potenza dei veicoli, e possono essere aumentate fino ad un massimo del trenta per cento.

In virtù della  Legge 7.04.2014 n. 56 che, all’art. 1 co. 16, 47 e 101 dal 01.01.2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale è subentrata alla Provincia di Roma e succede ad essa a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, comprese le entrate provinciali e ne esercita le funzioni

La Provincia di Roma, ora Città Metropolitana di Roma Capitale, ha deliberato un aumento della tariffa base del 30 per cento. Sono invece esente dal pagamento di tale aumento della tariffa di base:

a. le formalità relative a veicoli uso locazione senza conducente richieste a favore di imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente;

b. le formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico di linea richieste a favore di imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale;

c. le formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico da piazza richieste a favore di imprese esercenti attività di autoservizi pubblici non di linea (taxi e N.C.C. – servizio pubblico non di linea);

d. le formalità relative a veicoli uso trasporto di cose per conto di terzi richieste a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto terzi;

e. le formalità relative a veicoli uso trasporto di cose per conto proprio richieste a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto proprio.

f. le formalità relative alla prima iscrizione di veicoli acquistati da società di leasing con contestuale annotazione della locazione a soggetto residente in Provincia di Roma;

g. le formalità relative ad autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti portatori di handicap sensoriali, oppure intestati ai familiari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico. Sono da ricomprendersi nell’agevolazione i soggetti non vedenti o sordomuti assoluti, così come individuati dall’art. 1 comma 2 della Legge 12/03/1999 n. 68; (IN VIGORE DAL 01/01/2017)

h. le formalità presentate al P.R.A relative  ai casi di successioni ereditarie di veicoli tra persone fisiche in relazione a ciascuna formalità trascritta, purchè siano entrambe di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale e richieste contestualmente;  L’agevolazione non si applica nel caso di:

- accettazione di eredità senza successivo trasferimento a favore di uno degli eredi;

- rinuncia con atto notarile dell'intera eredità da parte di tutti gli eredi tranne quello che intende intestarsi l'autovettura;

- accettazione di eredità e successiva vendita ad un soggetto terzo, senza trascrizione intermedia a favore di un singolo erede; (IN VIGORE DAL 01/01/2017)

i. le formalità relative a veicoli ad alimentazione, esclusiva o doppia,  elettrica,  a gas metano, a gpl e idrogeno (IN VIGORE DAL 01/01/2017)

L’immatricolazione e l’iscrizione di autoveicoli e motoveicoli nuovi ed usati, i trasferimenti di proprietà e le radiazioni, a seguito all’istituzione dello Sportello telematico dell’automobilista (S.T.A.), si possono effettuare in via telematica.

Lo Sportello telematico dell’automobilista è attivato presso gli uffici provinciali della Motorizzazione civile, gli Uffici provinciali dell’A.C.I., le Delegazioni degli Automobile club ed infine presso gli Studi di consulenza automobilistica abilitati al servizio.

L’art. 9 comma 2 Lett. a) D.L. 10/10/2012 n. 174 conv. con modificazioni dalla L. 07/12/2012 n. 213 ha inserito il comma 1bis all’art. 56 del D.lgs. 446/1997 ed ha previsto che le formalità possono essere eseguite su tutto il territorio nazionale, vincolando la destinazione del gettito di imposta alla Provincia o Città Metropolitana ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo.

Con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 47 del 15.06.2016, sono state introdotte delle agevolazioni in favore di alcune categorie di disabili (soggetti non vedenti e sordomuti assoluti) ad oggi non beneficiari di alcuna esenzione per legge o regolamento e delle agevolazioni per l’acquisto di veicoli ad alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a gpl e idrogeno al fine di ridurre i livelli di inquinamento dell’area metropolitana- incentivo alla mobilità sostenibile.

Tali agevolazioni entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2017

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