Imposta RC auto

IMPOSTA RCAUTO

Fondamento normativo:

Fino al 2011 il gettito di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (meglio conosciuta come “RCA”), esclusi i ciclomotori, è attribuito alle province (Art. 60, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).
L'art. 17 del D.lgs. n. 68 del 06/05/2011 prevede: "A decorrere dall'anno 2012 l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle province".

In virtù della Legge 7.04.2014 n. 56 che, all’art. 1 co. 16, 47 e 101 dal 01.01.2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale è subentrata alla Provincia di Roma e succede ad essa a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, comprese le entrate provinciali e ne esercita le funzioni.

Il tributo, pertanto, spetta alle Città metropolitane ai sensi dell’art. 24 d.lgs.68/2011 il quale stabilisce che in attuazione dell’art. 15 della Legge 42/2009 alle Città metropolitane sono attribuiti il sistema finanziario ed il patrimonio delle Province soppresse nonché le fonti di entrata.

Caratteristiche essenziali del tributo:
Il tributo viene applicato sui premi di assicurazione obbligatorie dei veicoli a motore (esclusi i ciclomotori) e della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli.
A decorrere dall'anno 2011 le province possono aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali (art. 17 punto 2 del D.lgs. n. 68 del 06/05/2011).

Aliquota applicata:

9% per i veicoli uso locazione senza conducente di imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente e ai veicoli ad uso locazione senza conducente di società di leasing;

16% per tutte le altre categorie di veicoli.