P.E.G.


Il P.E.G.

L’introduzione nell’ordinamento finanziario e contabile del piano esecutivo di gestione ha una definizione normativa recata dall’art. 11 : "Sulla base del bilancio di previsione annuale, deliberato dal Consiglio, l’organo esecutivo definisce prima dell’esercizio finanziario il Piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi".

Da tale definizione normativa appare subito evidente che la competenza nella definizione, e quindi nell’approvazione, del Piano esecutivo di gestione è differenziata rispetto al bilancio : il bilancio è approvato dall’organo consiliare, il Piano esecutivo di gestione è definito ed approvato dall’organo esecutivo sulla base del bilancio di previsione annuale, la cui esistenza e i cui contenuti sono un presupposto necessario per il Piano esecutivo di gestione, dal momento che mai esso potrà essere incoerente con i contenuti del bilancio.

In esso, poi, sono determinati gli obiettivi di gestione che sono affidati, unitamente alle risorse strumentali e finanziarie, ai responsabili dei servizi.

Il Piano esecutivo di gestione è , quindi, differente dal bilancio dal momento che il secondo è un documento con contenuti esclusivamente finanziari, mentre il primo oltre agli elementi finanziari contiene sia gli obiettivi di gestione, sia l’individuazione degli strumenti e delle dotazioni organiche utilizzate per la realizzazione di essi.

Il tutto viene affidato ai responsabili dei servizi , il ché sta a significare l’introduzione - rispetto al passato di un terzo elemento di gestione che è autorizzato a tanto dall’organo esecutivo.


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